📰NEWSLETTER PLANET HOUSE📰 - RICEVUTA D'AFFITTO: COS'E' E COME SI COMPILA
La ricevuta di affitto è il documento che viene rilasciato dal locatore, su richiesta del conduttore, che prova l’avvenuto pagamento del canone di locazione. Vediamo quando e per quali contratti deve essere rilasciata, quando si deve apporre la marca da bollo e se il suo rilascio è obbligatorio per legge.
La funzione della ricevuta d’affitto
La ricevuta d’affitto non è altro che un documento che attesta il pagamento del canone di locazione che il locatore, ovvero il proprietario dell’immobile, rilascia al conduttore, una volta che questi ha provveduto ad adempiere all’obbligo contrattuale a suo carico, in genere, con scadenza mensile. In questo modo il conduttore ha la possibilità di dimostrare, in caso di contestazioni future,
di aver provveduto effettivamente al pagamento del canone.
Per assolvere alla sua funzione probatoria però la ricevuta di pagamento dell’affitto deve essere redatta in forma scritta e deve contenere degli elementi imprescindibili come i dati anagrafici del locatore e del conduttore, l’importo del canone mensile, il riferimento al contratto di locazione che stabilisce la somma da corrispondere mensilmente e alla registrazione dell’accordo, che non è necessario se si tratta di un affitto turistico.
Così come descritta va da se che la ricevuta di pagamento viene rilasciata dal locatore quando il versamento avviene in contanti, visto che, in caso di bonifico, il documento probatorio è rappresentato dal cedolino del bonifico stesso, anche se nulla vieta di chiedere comunque al locatore il rilascio della ricevuta, anzi è sempre consigliabile chiederla al fine precostituirsi una prova scritta in caso di contestazione.
Prima di passare alla compilazione della ricevuta d’affitto, precisiamo infine che questo documento può essere rilasciato per provare il pagamento dei vari tipi di contratti di locazione previsti dal nostro ordinamento, da quello abitativo a quello commerciale, passando per le altre forme particolari di contratti di locazione per studenti universitari, ad uso transitorio, ecc …
Come si compila la ricevuta d’affitto?
La ricevuta d’affitto deve indicare i dati anagrafici, l’indirizzo e il codice fiscale del locatore e del conduttore, in numero del documento, la dichiarazione di ricevuto pagamento con tanto di data e importo del canone, il riferimento al tipo di contratto e alla data della stipula dello stesso in virtù del quale viene effettuato il versamento, il richiamo alla registrazione dell’accordo, l’indicazione della cifra calcolata a titolo di variazione Istat a cui è soggetto il canone e infine la firma del proprietario,
da apporre sulle due copie del documento, una per chi affitta l’immobile e una per l’inquilino.
La marca da bollo (H2)
Nel caso in cui il contratto di affitto a cui il documento si riferisce è sottoposto al regime della cedolare secca non occorre altro, se invece l’accordo è sottoposto a regime fiscale ordinario e l’importo della ricevuta supera i 77,47 euro di valore, allora si deve apporre una marca da bollo da 2 euro che, se non applicata, comporta l’irrogazione di una sanzione.
A fissare l’obbligo di apposizione della marca da bollo è il d.p.r. n. 642/72 il quale prevede che a tale imposta sono assoggettate fin dalla loro formazione le “quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare.”
La ricevuta d’affitto è obbligatoria?
No, le ricevute di pagamento devono essere rilasciate dal locatore solo se lo richiede espressamente il conduttore, a meno che non sia il contratto di locazione a prevedere il rilascio della ricevuta a fronte del versamento dell’importo del canone.
La norma di riferimento in questo caso è l’art. 1199 del codice civile il quale stabilisce che: “1. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. 2. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi”.
Commenti
Posta un commento