📰NEWSLETTER PLANET HOUSE📰 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: NON E' TUTTO AGEVOLABILE

Nel corso degli anni sono diverse le agevolazioni che il legislatore ha previsto per chi esegue opere finalizzate a restaurare, ristrutturare, al migliorare l’efficienza energetica, sistemare le aree verdi e rifare le facciate degli immobili. Agevolazioni dalle quali non sono state escluse neppure le opere finalizzate a rendere più comoda la vita dei soggetti disabili e a garantirgli maggiore autonomia nell’ambiente domestico.
Ma non tutti i lavori con queste apprezzabili finalità rientrano nei bonus casa previsti dalla legge. A dircelo è l’Agenzia delle Entrate nel parere n. 147, che nel rispondere al quesito di un contribuente sulla agevolabilità delle barriere sensoriali, fornisce importanti precisazioni sulle opere che possono beneficiare del bonus ristrutturazioni.
  • LE BARRIERE SENSORIALI RIENTRANO NEL BONUS RISTRUTTURAZIONI?
Partiamo quindi dal quesito che il contribuente ha rivolto all’Agenzia delle Entrate. Costui attesta di avere un figlio portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 e di aver aderito al progetto regionale “Adattamento domestico per l’autonomia personale”, per il quale si è munito di una Consulenza tecnica di una società, in cui sono descritte le opere da realizzare per rendere migliore la vita domestica del figlio.
In particolare le opere consistono “nella eliminazione dei rumori dello scarico del WC, nell’adeguamento del getto del soffione della doccia, nella colorazione delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e nella installazione del regolatore di temperatura.”
Per questi interventi il contribuente non ha chiesto Scia, Dia o Cila e nelle fatture della società, tutte pagate con bonifico, è riportata la dicitura “abbattimento barriere architettoniche.”
Per i lavori il contribuente ha ottenuto un contributo dalla USL, residuando a suo carico 3613 euro. In relazione a queste somme l’istante chiede se può beneficiare della detrazione del 50% prevista per la eliminazione delle barriere architettoniche, ritenendo di averne diritto.
  • NIENTE BONUS RISTRUTTURAZIONI PER E BARRIERE SENSORIALI
L’Agenzia, nel rispondere al quesito dell’istante richiama la normativa in materia e in particolare l’art. 16 bis del TUIR, che tra le opere che beneficiano della detrazione IRPER, al comma 1 lettera e) include gli interventi: “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992″.
Dette opere vengono ulteriormente specificate dalla circolare n. 13/E del 01/05/2019 e dalla n. 57 del 24.02.1998 le quali menzionano i seguenti interventi:
  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
  • rifacimento di scale ed ascensori,
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servo scala o di piattaforme elevatrici.
Come chiarito dall’Agenzia, le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, per beneficiare del bonus devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal DM n. 236/1989, anche se possono beneficiare della detrazione, secondo le regole in vigore nel momento in cui sono state sostenute le spese, se si configurano come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Fatte queste doverose precisazioni, l’Agenzia nell’occuparsi del caso di specie mette in evidenza che le fatture rilasciate dalla società che ha eseguito i lavori riportano la dicitura generica di “lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel bagno (…) riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, adeguamento getto del soffione della doccia, colorazione pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione regolatore di temperature.”

Chiaro quindi che, alla luce della normativa e degli atti amministrativi richiamati, le opere per l’abbattimento delle barriere sensoriali non beneficiano del bonus ristrutturazioni di cui all’art. 16 bis del TUIR perché non possiedono le caratteristiche tecniche contemplate dal DM n. 236/1989.

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